Informazioni scadenze di pagamento [Comune di Bolotana]

Articolo 33 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento
Comma 3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato di norma in n. 2 (due) rate aventi scadenza il 16 ottobre e il 16 aprile dell’anno successivo o in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo. Il numero e la scadenza delle rate può essere variato in sede di deliberazione di approvazione delle tariffe. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L’avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un’unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l’invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l’Ufficio TARI del Comune.